Statuto
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Art. 1E’ costituito fra i Dipendenti della Banca Agricola Mantovana – Soc. Coop. a r.l. con Sede in Mantova – un Circolo che assume la denominazione di: “CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI” Banca Agricola Mantovana che ha la sua sede in Mantova. Art. 2Il Circolo è il centro di vita associativa. Compito del Circolo è:
Il Circolo non si prefigge finalità di lucro. Art. 3Previa richiesta scritta ed il versamento della quota sociale, possono essere ammessi a far parte del Circolo in qualità di:
I soci aggregati danno parte del Circolo fintanto che sarà comprovata l’iscrizione del loro famigliare a Socio Ordinario. I figli dei Soci Ordinari sino a 9 anno, sono soci aggregati di diritto senza l’obbligo del versamento della quota sociale. Art. 4L’ammissione del Socio al Circolo ha effetto immediato dal momento del versamento della quota sociale. Art. 5Il Socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni del Circolo e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. Art. 6Tutti i Soci hanno diritto di:
I soli Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e nelle consultazioni per l’elezione delle cariche sociali. Art. 7La cessazione della qualifica di Socio avviane per i seguenti motivi:
Art. 8Provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono:
I provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo. Il ricorso contro i provvedimenti di effettua presso l’Assemblea. Art. 9Gli Organi del Circolo sono:
Art. 10L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari e può essere Ordinaria e Straordinaria. Art. 11L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare. Art. 12L’Assemblea Ordinaria:
Art. 13L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, nonché dai Sindaci
Revisori quando se ne ravvisi la necessità. Essa può essere
convocata quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da
almeno 1/5 dei Soci; in ogni caso la convocazione deve avvenire
entro un mese dalla richiesta. Art. 14L’avviso di convocazione per l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata. Art. 15La validità delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, è data in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci Ordinari, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti, trascorso almeno un giorno da quello fissato per la prima convocazione. Art. 16L’Assemblea, nominato il Segretario, delibera a maggioranza relativa. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Art. 17La Commissione Elettorale risulta automaticamente insediata all’atto della nomina da parte dell’Assemblea. Essa è composta da tre membri effettivi e due supplenti, e nomina nell’ambito della stessa il suo Presidente. Indice e stabilisce la data della consultazione elettorale e predispone tutte le operazioni relative. Art. 18Le votazioni si effettuano a scheda segreta. Il voto verrà esercitato per corrispondenza. Non è ammesso il voto per delega. La votazione sarà valida qualunque sia il numero di votanti. Risultano eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età. Art. 19A conclusione delle votazioni, la Commissione Elettorale provvede alla notifica dei risultati, mediante avviso da esporre nella Sede del Circolo. Al termine di tali operazioni la Commissione Elettorale viene sciolta. Art. 20Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri eletti tra i Soci Ordinari del Circolo. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed inizia la propria attività dopo la pubblicazione dei risultati elettorali. Art. 21I componenti il Consiglio Direttivo dovranno tenere la prima riunione entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali e procedere alla distribuzione delle cariche sociali di loro competenza. Art. 22Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
Art. 23I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica, vengono surrogati dai Soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l’ultimo Consigliere eletto. I Consiglieri subentranti in carica vi rimangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Art. 24Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei Soci affinché provveda ad indire nuove elezioni. Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata d’urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. Art. 25Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio deve avvenire a mezzo comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, che specifichi il giorno, l’ora e l’ordine del giorno. Art. 26La riunione consigliare è valida quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, dopo una nuova votazione palese, prevale il voto del Presidente. Art. 27La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente. Il
Presidente viene eletto, a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo
ed ha la legale rappresentanza del Circolo e la firma sociale;
convoca e presiede le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio
Direttivo. E’ responsabile dell’attuazione degli scopi del Circolo e
risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del
Circolo. Coordina le attività del Circolo. Art. 28Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa. Art. 29Il Segretario Cassiere Economo ed il Vice Segretario Cassiere Economo del Circolo, hanno i seguenti compiti:
Art. 30Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri, uno dei quali nominato dall’Amministrazione della Banca, elegge nel proprio interno il Presidente ed ha il seguente mandato:
Art. 31Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni di
Consiglio Direttivo con possibilità di voto consultivo; può in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controlli. Le responsabilità dei Sindaci sono quelle
precisate negli Art. 2397 e seguenti del C.C. Art. 32Il patrimonio del Circolo è costituito:
Il patrimonio del Circolo, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’Art. 2 del presente statuto. Art. 33La responsabilità amministrativa della gestione del
Circolo è affidata al Consiglio Direttivo secondo gli Artt. 38, 40 e
41 del C.C. Art. 34Per quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile e del Regolamento interno che da
parte integrante dello stesso.
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